[115] VERCI, Codice diplomatico cit., doc. XXV, p. 38, ricordato anche in CASTAGNETTI, I da Romano e la loro ascesa cit., p. 33 (anche per il giudizio riportato nel testo) e nota 80.  

[116] F. SCARMONCIN, Tra comune e signoria a Bassano. Alcuni aspetti di un complesso rapporto, in Nuovi studi ezzeliniani cit., I, p. 374. 

[117] FASOLI, Dalla preistoria cit., pp. 15-16.  

[118]  L’informazione viene da BATTISTA PAGLIARINI, Cronicae, a cura di J.S. Grubb, Padova, Antenore, 1990, p. 32. Una podesteria vicentina del conte Uguccione è effettivamente attestata il 20 gennaio 1181 (VERCI, Codice diplomatico cit., doc. XLIV, p. 79; F. LAMPERTICO, I podestà di Vicenza. Anni 1200-1311, in F. LAMPERTICO, Scritti storici e letterari, II, Firenze, Le Monnier, 1883, p. 356).  

[119] VERCI, Codice diplomatico cit., doc. LII, p. 96.  

[120]  VERCI, Codice diplomatico cit., doc. LXII, p. 125; per un inquadramento del momento politico cfr. S. BORTOLAMI, Tra ‘alte domus’ e ‘populares homines’: il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino, in Storia e cultura a Padova nell’età di sant’Antonio, Convegno internazionale di studi, 1-4 ottobre 1981, Padova- Monselice, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1985, pp. 16-17.  

[121]  SCARMONCIN, Comune e debito pubblico cit., docc. 1-8 (per il 1211), 11 (per il 1214), 1d, 5c, 10 (per gli atti ex mandato del 1212, 1214 e 1215).  

[122] Cfr. S. BORTOLAMI, Politica e cultura nell’import-export del personale itinerante di governo dell’Italia medioevale: il caso di Padova comunale, in I podestà dell’Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Ècole française de Rome, 2000, pp. 203-258.  

[123] VERCI, Codice diplomatico cit., doc. XC, p. 175.  

[124] PAGLIARINI, Cronicae cit., p. 49.  

[125] SCARMONCIN, Comune e debito pubblico cit., p. 25.  

[126] SCARMONCIN, Comune e debito pubblico cit., docc. 69, p. 120, 119, p. 155.  

[127] ROLANDINI Cronica cit., p. 38.  

[128]  GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 26. La sentenza del podestà Filippo Zulian ha tanto più valore in considerazione delle circostanze in cui è emessa, cioè dopo le note lotte di parte scatenatesi a Bassano, in seguito alle quali sia i da Romano sia gli esponenti dell’opposto partito facente capo agli Estensi, ai Sambonifacio e ai Camposampiero furono convocati in città. Mentre i fuoriusciti bassanesi si lamentavano «quod non habebat ibi dominus Albericus iurisdictionem neque comitatum», la massima autorità vicentina fece appunto depositare cauzioni alle parti e dopo aver istruito un regolare processo, si espresse appunto nel senso indicato, pur imponendo a Ezzelino e ai contraddittori una congrua ammenda.  

[129] GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 23 e ROLANDINI Cronica cit., pp. 33-34.  

[130] SCARMONCIN, Comune e debito pubblico cit., doc. 117, p. 152.  

[131] SCARMONCIN, Comune e debito pubblico cit., doc. 245, p. 260.  

[132] ROLANDINI Cronica cit., pp. 147, 149.  

[133] ROLANDINI Cronica cit., p. 156.  

[134]  N. CARLOTTO, La città custodita. Politica e finanza a Vicenza dalla caduta di Ezzelino al vicariato imperiale (1259-1312), Milano, La storia, 1993, p. 30.  

[135] VERCI, Codice diplomatico cit., doc. CIII, p. 200; GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 17; ROLANDINI Cronica cit., pp. 81, 94-95.  

 

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